CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO

La contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (brevemente contraffazione di marchi e brevetti) è un delitto previsto dall'art. 473 del codice penale italiano.

 

 

Il Regolamento CE n. 1383 del Consiglio del 22 luglio 2003 fornisce le seguenti definizioni:

  • per merci contraffatte si intendono: le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione;
  • qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo, ecc.), anche presentato separatamente;
  • gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente;
  • per merci usurpative le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare
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