INFEDELTA' CONIUGALE

Nell’immaginario collettivo, prima ancora che nei manuali di diritto e negli annali di giurisprudenza, il tradimento è considerato in re ipsa motivo certo di separazione, violazione del dovere non solo di fedeltà, proprio del matrimonio, ma anche dei più elementari canoni di fiducia e rispetto reciproci che dovrebbero porsi alla base di qualsivoglia relazione di coppia.
L'articolo 151 del codice civile, difatti, recita che la separazione può essere richiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole e ciò indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi.
Fino al 1969 l’infedeltà coniugale costitutiva un reato ai sensi degli articoli 559 e 560 del codice penale. L’infedeltà coniugale della moglie era addirittura considerata più grave di quella del marito e prevedeva una pena maggiore. Chiamata più volte a pronunciarsi su queste norme, la Corte Costituzionale nel 1961 aveva stabilito che la differenza di trattamento tra uomo e donna era giustificata dal preminente interesse dell’unità familiare. Successivamente, con due sentenze (19 dicembre 1968, n. 126 e 3 dicembre 1969, n. 147) i due articoli sono stati dichiarati incostituzionali e dunque oggi l’infedeltà non è più considerata reato
E' cosa evidente che al giorno d'oggi il tradimento ha raggiunto dimensioni assolutamente imprevedibili e chi lo subisce difficilmente mantiene il controllo ed è per questo il nostro consiglio è quello di riflettere prima di agire.
Quello che serve è ottenere prove certe, tangibili, la cui veridicità non possa essere messa in discussione.
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