Il termine "whistleblowing"corrisponde all'azione di "soffiare il fischietto"

 

lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro saranno tutelati dall'ordinamento.

 

E' quanto prevede la legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di #whistleblowing.

 

Il termine "whistleblowing" (a volte whistle-blowing) corrisponde all'azione di "soffiare il fischietto" e si può tradurre in "denuncia" (sul posto di lavoro).

 

Le nuove norme modificano l’articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

 

E' doveroso, però, ricordare che i dipendenti non possono improvvisarsi investigatori privati al fine di verificare gli illeciti.
Per monitorare e raccogliere prove documentali, affidati sempre a professionisti del mestiere.

 

 


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