PATTO DI NON CONCORRENZA

Un datore di lavoro per "proteggersi" da un’eventuale attività di concorrenza da parte di un ex dipendente, impone la sottoscrizione del Patto di non Concorrenza, che può essere stipulato al momento dell’assunzione, durante o al termine del rapporto di lavoro e costituisce un accordo a sé stante rispetto all’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 2105 del  del codice civile, nel quale si fa divieto al dipendente di trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro e di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, tutela l’azienda anche in assenza di un patto di non concorrenza limitando la libertà contrattuale tra lavoratore e l’azienda, qualora il lavoratore lasci l’azienda per prestare la propria opera alla concorrenza.

 

La violazione del Patto di non Concorrenza può causare danni economici per l’ex datore.

 

Tuttavia, non sempre viene rispettato, causando potenziali danni economici di rilevante portata.

Al fine di intercettare la violazione del patto di non concorrenza, la Stam & partners interviene per raccogliere prove per dimostrarne con certezza il mancato rispetto, per permettere all’azienda di intraprendere un’azione legale per il risarcimento danni.

 

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